PREVENZIONE INCENDI NEI CAMPEGGI

NUOVO REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI – CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Le STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALL’ARIA APERTA (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ETC) CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE sono stati inclusi fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), entrato in vigore il 7 ottobre 2011, introduce per i responsabili di camping e villaggi turistici soggetti l’obbligo di conformarsi alla normativa antincendio.

L’iter amministrativo inizia presentando al Comando dei Vigili del Fuoco, attraverso professionista abilitato, un progetto di prevenzione incendi che il Comando esamina e approva. Una volta conclusi gli eventuali lavori di adeguamento, si presenta al comando la segnalazione di inizio attività (SCIA) e l’asseverazione di un tecnico abilitato di conformità alla normativa antincendio. I Vigili del Fuoco possono effettuare un sopralluogo di verifica presso l’attività.

Le strutture turistiche soggette già esistenti alla data di pubblicazione del regolamento (22/09/2011) devono aver concluso gli adempimenti di prevenzione incendi entro un anno dall’entrata in vigore, cioè entro il 6 ottobre 2012.

Vi invitiamo a richiedere un sopralluogo gratuito di un nostro tecnico abilitato per poter istruire la pratica al più presto, dato che l’adeguamento potrebbe richiede tempi lunghi.

Per ulteriori informazioni le Aziende possono contattarci ai seguenti recapiti:

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