SLITTAMENTO TERMINE PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE

22 Giugno 2011

Con circolare n. 15 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si definisce l’obbligatorietà di comunicazione da parte del datore di lavoro agli enti previdenziali di condizioni di lavoro usuranti, la presente informativa intende fornire indicazioni sia sulle “modalità attuative” che sulle diverse tipologie di lavoro coinvolte dal suddetto decreto.
Modalità e tempi per effettuare la comunicazione :
Lavoro notturno: Entro 30 settembre 2011 per il lavoro notturno svolto nel 2010
Entro il 31 marzo 2012 per il lavoro notturno svolto nel 2011
Esclusivamente mediante il modello LAV-NOT disponibile a partire dal 20 luglio sul sito
istituzionale del ministero www.lavoro.gov.it

Lavori usuranti entro il 25 giugno 2011 (previste sanzioni amministrative da 500 a 1500 euro per il
ritardo)esclusivamente mediante il modello LAV_US disponibile a partire dal 21 giugno sul sito
www.lavoro.gov.it

Lavoro a catena Viste le difficoltà applicative della disposizione circa la verifica del lavoro c.d. “a catena” non è sanzionabile il datore di lavoro che effettui la comunicazione(mediante modello LAV-US disponibile sul sito (www.lavoro.gov.it) entro il 31 luglio p.v.

Obbligo comunicazione lavori usuranti

22 Giugno 2011

Il Decreto Legislativo n. 67/2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’11 maggio ,riguardante le deleghe in materia di benefici previdenziali per categorie esposte a lavori particolarmente usuranti , obbliga il datore di lavoro a :
1) Effettuare una comunicazione, esclusivamente per via telematica , alla direzione provinciale competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati , con periodicità annuale, concernente l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo, o compreso in regolari turni periodici, nel caso vengano impiegati lavoratori notturni.La comunicazione può essere effettuata dal datore di lavoro direttamente o attraverso la propria associazione di categoria o un professionista abilitato. Per comunicazione elusivamente telematica si intende attraverso posta elettronica certificata o mediante l’invio di e-mail all’indirizzo istituzionale della DpL.
2) Effettuare una comunicazione alla DPL competente per territorio e agli istituti previdenziali , entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività e in sede di prima istanza ENTRO IL 25 GIUGNO 2011 relativamente alla tipologia di attività individuate sulla base di alcune tariffe INAIL (allegato n.1 al decreto Legislativo 67/2011). Le tipologie di attività interessate dal presente decreto, oltre le categorie di cui sopra,sono le lavorazioni che impegnano i lavoratori in un processo produttivo in serie , contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi, con mansioni organizzate in sequenze di postazioni,che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo, su parti staccate da un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dalla cadenza del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti alle lavorazioni collaterali a linee di produzione e al controllo di qualità.LE SANZIONI previste in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Decreto Legislativo sono di natura amministrativa e sono comprese tra 500 e 1500 euro.

PROROGA SISTRI

26 Maggio 2011

il Ministro dell’Ambiente ha annunciato che il termine per l’operatività del sistema sarà prorogato secondo il seguente calendario . Cliccare sul titolo per dettagli

MONITORAGGIO EMISSIONI CONVOGLIATE

25 Maggio 2011

Con la presente si informa le ditte che hanno aderito alle Autorizzazioni Generali per le emissioni in atmosfera (DGP FERMO N. 110 del 29/12/2009, DGP ASCOLI PICENO N. 108 del 31/03/2010 e DGP N. 238 del 08/06/2010) che, sebbene non abbiano l’obbligo di effettuare gli autocontrolli, debbono comunque rispettare i limiti di emissione stabiliti dalle sopra citate norme.

CAMPIONAMENTO EMISSIONI CONVOGLIATE

25 Maggio 2011

Si informa le ditte che hanno necessità di effettuare monitoraggio dei punti di emissione in atmosfera così come prescritto dalle autorizzazioni, che l’attuale normativa prevede che gli esiti analitici da utilizzare per la verifica della conformità ai valori limite,si informa le ditte che hanno necessità di effettuare monitoraggio dei punti di emissione in atmosfera così come prescritto dalle autorizzazioni, che l’attuale normativa prevede che gli esiti analitici da utilizzare per la verifica della conformità ai valori limite, siano la media di n. 3 campionamenti consecutivi (D.Lgs n. 152/2006 Allegato VI alla parte V punto 2).