Finalmente è diventata obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni suine trasformate; fino a Dicembre 2021 infatti, è obbligatorio riportare in etichetta l’origine delle carni suine in caso di: carni macinate, carni separate meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di carne.
Questo è quanto stabilito del Decreto del 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 settembre.
Le ragioni di questo provvedimento? “Assicurare – si legge nell’articolo 3 del documento in questione – una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici”.
L’indicazione va riportata in etichetta in maniera che sia facilmente leggibile e deve rispettare i seguenti criteri:
- “Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)”
- “Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)”
- “Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)”
Se la carne proviene da animali nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione può essere riportata come “Origine: (nome del paese)”
Se gli animali sono nati, allevati, macellati e trasformati in uno stesso paese, esempio Italia, la dicitura può essere “100% italiano”.
Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più stati membri dell’Unione Europea l’indicazione dell’Origine può apparire come “Origine UE”.
Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più stati non membri dell’Unione Europea l’indicazione dell’Origine può apparire come “Origine extra UE”.
La data di applicazione di tale normativa è 16 novembre 2020 ma, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o entro il termine di conservazione previsto in etichetta.