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28 Marzo 2018by sitodesign

In data 15 Marzo 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato una circolare per precisare il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza di valutazione dei rischi.

Già nel 2012 le Circolari n.18 e 20 emanate dal Ministero del Lavoro sostenevano che la stipula di un contratto di lavoro intermittente, in violazione di tale disposizione, comportava la conversione di tale tipologia contrattuale in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

I contenuti di tali Circolari si basano sull’orientamento della Corte di Cassazione che ha espresso il principio generale secondo il quale: la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.”

Tale principio è stato applicato ai contratti a termine, ma in linea generale può riferirsi a tutti i rapporti di lavoro atipici, dunque anche a quello a chiamata.

Dunque l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che oltre alle sanzioni amministrative dovute alla mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dall’art. 55 del D. Lgs 81/08, è prevista anche la riqualificazione del rapporto di lavoro.

Alleghiamo di seguito la lettera Circolare n.149 INL del 15/03/2018 per una lettura completa:
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/INL-lettera-circolare-15032018-precisazioni-intermittente.pdf


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