Può sembrare presto pensare al 28 Febbraio 2019, ma così non è, perché se le Aziende vogliono fare la domanda di riduzione del tasso INAIL, dovrebbero già iniziare a raccogliere la documentazione inerente gli interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuati ad oggi e programmarne ed attuarne altri in vista della compilazione della domanda con scadenza appunto 28 febbraio 2019.
Chi può accedere alla presentazione della domanda
Le Aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Presentazione della domanda di riduzione del tasso INAIL
La domanda di riduzione del tasso INAIL (Modulo OT24) va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 Febbraio 2019. La documentazione probante inerente gli interventi che vengono selezionati nel Modulo deve essere allegata alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi Online. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Presupposti applicativi
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.
Definizione della domanda
La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti applicativi ed è facoltà dell’INAIL di procedere in sede d’istruttoria o successivamente alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero di lavoratori anno del periodo, secondo il seguente schema:
Lavoratori-Anno | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |